RICORSO DSGA

CONCORSO DSGA 2018/2019: UNICA VIA PERCORRIBILE IL RICORSO GIURISDIZIONALE!

Nella G.U. n. 102 del  28.12.2018 veniva pubblicato il bando con il quale veniva indetto il primo concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), da immettere nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’articolo 1 comma 605 Legge 27 dicembre 2017 e del decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018 (recante le indicazioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi).

Suddetta procedura concorsuale, organizzata su base regionale, si articolava in quattro complesse prove sulle materie d’esame indicate dal bando (ben 9, ossia Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Civile, Contabilità pubblica, Diritto del lavoro, Legislazione scolastica, Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche e stato giuridico del personale scolastico, Diritto penale): una prova preselettiva computer based unica per tutto il territorio nazionale, comprendente  100 quesiti e della durata di 100 minuti, due prove scritte, della durata di 180 minuti ciascuna, una costituita da sei domande a risposta aperta, e una teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, ed infine una prova orale consistente in un colloquio della durata di 30 minuti sulle materie oggetto del bando, con l’aggiunta di Informatica ed Inglese, finalizzata ad accertare la preparazione professionale del candidato e la sua capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA.

Dato il cospicuo numero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili (si parla, infatti, di ben 102.900 domande), la prova preselettiva veniva distribuita in tre giornate, 11, 12 e 13 giugno 2019. In data 5 e 6 novembre 2019, poi, si svolgevano le prove scritte per i candidati che avevano ottenuto il punteggio necessario al superamento della prova preselettiva nella Regione prescelta. L’emergenza Covid-19 ha in seguito notevolmente rallentato le procedure di correzione delle varie Commissioni regionali di questa già prolissa procedura concorsuale, comportando una pubblicazione non omogenea degli elenchi comprendenti i candidati convocati a sostenere la prova orale a seguito di superamento degli scritti (ottenuto, ai sensi del bando di concorso, con il conseguimento in ciascuna delle due prove di una votazione di almeno 21\30). Ciò ha generato una situazione articolata e confusa in quanto, a fronte di Regioni che hanno pubblicato i risultati delle prove scritte entro il mese di marzo 2020, e che ad oggi hanno concluso l’intera procedura assumendo i candidati che hanno superato la prova orale, in altre la prova orale è ancora in corso, o, addirittura, non sono stati ancora pubblicati i risultati della prova scritta (nella fattispecie la Regione Lazio).

La vicenda è divenuta ancor più delicata dalla previsione di cui all’art. 9 del bando di concorso, secondo cui: “All’esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso regionalmente, il cui numero è determinato dal bando di cui all’articolo 10, compresa una quota di idonei pari al 20 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore. I posti eventualmente residui sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva”. Suddetto bando, infatti, non tiene conto della sopravvenuta modifica normativa di cui all’art. 1 comma 604 L. 205/2017, che dispone: “Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso“. La presenza di suddetta soglia concorsuale, in seguito incrementata dal 20% al 30%, ha di fatto dato luogo alla  surreale situazione per cui coloro che risultano idonei a ricoprire la funzione in oggetto avendo superato tutte le prove previste dal bando, ma che in ragione del punteggio esuberano rispetto ai posti previsti, si ritrovano esclusi dalle graduatorie di merito, e spesso non menzionati in alcun elenco al pari dei bocciati, pur a fronte del positivo esito di una lunga e complessa procedura concorsuale che ha richiesto sacrifici di impegno ed economici e dell’effettiva vacanza di organico delle istituzioni scolastiche, che ad oggi supera il numero di posti originariamente bandito per ogni Regione. In tal modo la scuole vengono ancora una volta lasciate “scoperte” e destinate ad essere amministrate tramite le disponibilità di altri soggetti prestati alla funzione di DSGA (che in molti casi non hanno sostenuto o superato la detta procedura concorsuale), stravolgendo così i principi di meritocrazia, trasparenza e ragionevolezza, nonché la stessa ratio del concorso. Nonostante il favore del Ministro alle assunzioni di nuovo personale scolastico, compresi tutti gli idonei al concorso DSGA, al fine di incrementare le forze e le competenze all’interno del sistema scolastico, i numerosi tentativi di sensibilizzazione a livello politico e amministrativo sulla vicenda e le numerose proteste, tale situazione non sembra ancora destinata a cambiare dal punto di vista normativo, sicché l’unica via percorribile per i candidati delle Regioni che hanno già pubblicato la graduatoria di merito appare il ricorso giurisdizionale finalizzato a consentirne lo scorrimento con l’inserimento di tutti coloro che hanno superato le prove del concorso, ed altresì ad ottenere l’interregionalità, ossia consentire agli idonei di inserirsi in coda nelle graduatorie delle Regioni in cui il numero dei vincitori risulta inferiore rispetto ai posti banditi lasciando numerose vacanze in organico. La vicenda, ormai divenuta di dominio nazionale, resta comunque in divenire e destinata a subire continui sviluppi, soprattutto a fronte dell’avvio del nuovo anno scolastico.

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